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Sez. 3, Sentenza n. 1551 del 08/03/1980 (Rv. 405120 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL COLTIVATORE AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE, DELL'ESECUZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO AVANTI AL NOTAIO - OFFERTA SERIA E CONCRETA DELLA SOMMA DOVUTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405120-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL COLTIVATORE AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE, DELL'ESECUZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO AVANTI AL NOTAIO - OFFERTA SERIA E CONCRETA DELLA SOMMA DOVUTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La comunicazione con la quale il coltivatore avente diritto alla prelazione agraria informa il proprietario del fondo che eseguira il pagamento al momento della stipulazione del contratto avanti al notaio non costituisce un'offerta seria e concreta della somma dovuta, in quanto, con la dichiarazione di accettazione della proposta, il coltivatore si sostituisce al terzo nel contratto con il proprietario del fondo ed assume contestualmente l'Obbligo di pagare il relativo prezzo nel termine tassativo stabilito dalla legge, indipendentemente dalla stipulazione del rogito notarile di compravendita.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)