Sez. 3, Sentenza n. 5557 del 14/09/1983 (Rv. 430501 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REALIZZAZIONE - CONDIZIONI - PAGAMENTO DEL PREZZO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REALIZZAZIONE - CONDIZIONI - PAGAMENTO DEL PREZZO - NECESSITÀ.*
In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, ai fini della realizzazione del diritto potestativo del prelazionante la tempestiva dichiarazione di volere esercitare il diritto è inidonea a produrre l'effetto acquisitivo ove non intervenga - entro il termine previsto dalla citata norma - il pagamento del prezzo, da effettuarsi mediante offerta reale e, occorrendo, deposito della somma, senza che in Mancanza possa assumere rilievo la dichiarazione del prelazionante che eseguirà il pagamento al momento della stipulazione del contratto davanti al notaio, anche se la data di stipulazione è indicata entro il termine trimestrale stabilito dal sesto comma della legge n. 590 del 1965. (V 1551/80, mass n 405120).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)