Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 28/07/2000 (Rv. 538896 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Lesioni colpose - Applicabilità del più lungo termine di prescrizione del reato ex art. 2947 terzo comma cod. civ. - Mancato inizio dell'azione penale per difetto di querela - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento dei danni, a condizione che il giudice civile accerti "incidenter tantum" la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto inapplicabile all'azione di risarcimento il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 terzo comma cod. civ. per mancata proposizione della querela ai sensi dell'art. 590 cod. pen. come modificato dall'art. 92 della legge n. 689/81).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)