Sez. 3, Sentenza n. 5701 del 10/06/1999 (Rv. 527236 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) | Applicabilità del più lungo termine di prescrizione del reato - Legittimità - Presupposti.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE)
Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come Reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, la eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, "incidenter tantum", la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, con riferimento al caso di specie, escluso l'applicabilità della più lunga prescrizione penale all'azione risarcitoria considerando che, in conseguenza della mancata presentazione della querela in sede penale, il giudice del merito civile aveva, sì, omesso - erroneamente - qualsiasi indagine sulla esistenza del fatto reato, ma il ricorrente non aveva mai denunciato, prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità, il mancato svolgimento di tale, pur doverosa, indagine).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)