Sez. 2, Sentenza n. 1746 del 18/02/1987 (Rv. 451122 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ATTORE SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE EX NOVO DI DOMANDA NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ATTORE SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE EX NOVO DI DOMANDA NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Mentre nei confronti del terzo, che sia stato chiamato in causa dal convenuto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente, senza necessità di una espressa istanza, analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Pertanto, in questa seconda ipotesi, l'attore rimasto soccombente nel giudizio di primo grado, che non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del chiamato, non può poi formularla ex novo con l'atto di gravame, incorrendo nella preclusione ex art. 345 cod. proc. civ.. (Conf 3063/84, mass n 435110; (Conf 682/82, mass n 418468; (Conf 2406/74, mass n 370757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)