Sez. 3, Sentenza n. 135 del 09/01/1998 (Rv. 511401 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Terzo chiamato in causa dal convenuto come soggetto direttamente obbligato rispetto alla pretesa attorea - Estensione automatica della domanda dell'attore nei suoi confronti - Configurabilità - Esplicita richiesta attorea - Necessità - Esclusione - Chiamata del terzo in garanzia - Richiesta espressa di estensione della domanda attorea nei suoi confronti - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
In tema di chiamata in causa di terzi, va distinta l'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto personalmente e direttamente obbligato alla prestazione rivendicata dall'attore da quella di mera chiamata in garanzia del terzo medesimo, poiché, nel primo caso, la domanda introduttiva del giudizio può ritenersi automaticamente estesa al chiamato, pur in mancanza di una espressa istanza avanzata in tal senso dall'attore, mentre, nel secondo, analoga estensione non può dirsi prodotta, stante l'autonomia sostanziale dei rapporti controversi, ancorché confluiti in un unico processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)