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Sez. L, Sentenza n. 722 del 24/01/1997 (Rv. 501994 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Terzo chiamato in causa dal convenuto come soggetto direttamente obbligato nei confronti della pretesa attorea - Automatica estensione, nei suoi confronti, della domanda dell'attore - Sussistenza - Chiamata del terzo in garanzia - Estensione della domanda attorea nei suoi confronti - Necessità - Chiamata in causa del condebitore solidale su istanza di altro condebitore direttamente convenuto dall'attore - Necessità dell'estensione della domanda nei suoi confronti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501994-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

Mentre nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una istanza espressa, analoga estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Nè la suddetta estensione della domanda si verifica nel caso in cui, ad istanza del condebitore solidale convenuto, venga chiamato in causa quello non compulsato dal creditore agente, essendo il chiamante privo di qualsiasi legittimazione in tal senso, attesa la sua estraneità al diverso rapporto intercorrente fra l'attore ed il chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)