Sez. 3, Sentenza n. 3043 del 13/01/1998 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210145 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - Cooperative di produzione e lavoro - Assenza di autonoma organizzazione lavorativa delle stesse - Reato - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
Negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro ciò che rileva, ai fini della sussistenza dell'interposizione fittizia di lavoro vietata dall'art. 1 della legge 1369 del 1960, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa, ma la natura delle prestazioni appaltate. Sicché ove esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro e non sussista l'autonoma ed indipendente organizzazione lavorativa della stessa cooperativa nell'ambito dell'azienda committente si ha inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante vietato dall'art. 1 della legge 1369 del 1960.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)