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Sez. 3, Sentenza n. 12943 del 28/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212420 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Art. 1 legge 1369 del 1960 - Cooperative di produzione e lavoro - Assenza di autonoma organizzazione lavorativa delle stesse - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Il reato di cui all'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si configura in tutti quei casi in cui l'impresa appaltatrice esaurisce la propria prestazione nella messa a disposizione di manodopera alle sue dipendenze, ponendo in essere un appalto di mere prestazione di lavoro, che è vietato, anche se si tratti di società cooperative, la cui caratteristica essenziale è l'assunzione diretta della funzione imprenditoriale da parte dei lavoratori. Nè la legge 1369 è stata abrogata da quella del 24 giugno 1997 n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, la quale, nell'introdurre il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi espressamente previsti, ne ha richiamato, all'art. 10, le norme sanzionatorie.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)