Sez. 3, Sentenza n. 9139 del 04/06/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209362 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Prestazione di servizi - Requisito dell'autonomia di gestione e di organizzazione dell'appaltatore - Mancanza - Negozio vietato - Sussistenza - Verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'appaltatore - Parametri di individuazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
In tema di appalto di mano d'opera ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, di cui agli artt. 1 e 2 Legge 23 ottobre 1960, n.1369, la circostanza che l'imprenditore fornisca all'interposto capitali, macchine ed attrezzature non esaurisce ogni possibile forma di interposizione vietata, in quanto l'illecito ben può configurarsi anche in mancanza della fornitura degli anzidetti fattori di produzione. In particolare, nel caso di prestazione di servizi, fondamentale è il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e di organizzazione, la cui mancanza non può che collocare il negozio tra quelli vietati. La verifica deve sicuramente riguardare l'assunzione del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore, ma deve altresì concernere la configurazione delle organizzazioni imprenditoriali dell'appaltante e dell'appaltatore al fine di riscontrare se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati cui si ricollega il servizio contrattualmente assunto siano effettivamente diretti dallo stesso appaltatore ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse: fra i parametri di individuazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - caratterizzato ex art. 2094 cod. civ. dalla prestazione dell'attività lavorativa " alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" - particolare rilevanza assumono, infatti, l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive ed al controllo dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che gli anzidetti criteri di valutazione risultano correttamente applicati nella sentenza impugnata, avendo il Pretore accertato che l'attività delle due lavoratrici venne svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo della società appaltante, a prescindere dal rilievo di un determinato risultato e senza collegamento contingente con l'organizzazione imprenditoriale della società cooperativa appaltatrice).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)