Sez. 3, Sentenza n. 1497 del 18/05/1971 (Rv. 351834 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DECISORI IRREVOCABILI - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COSTITUZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DECISORI IRREVOCABILI - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COSTITUZIONE.*
L'art 111 della Costituzione, nel rendere esperibile il ricorso per Cassazione contro tutte le sentenze non si e voluto riferire soltanto a tutti i provvedimenti giurisdizionali, che secondo la legge ordinaria, devono rivestire la Forma della sentenza indipendentemente dal loro contenuto, ma anche a tutti i provvedimenti decisori irrevocabili, suscettibili cioe di incidere definitivamente sui diritti delle parti, ancorche pronunziati da organi ai quali la legge processuale non conferisca facolta di emettere sentenze, sempre che, in relazione ad essi, non sia previsto alcun mezzo d'impugnazione. Pertanto sono impugnabili in Cassazione anche i provvedimenti che hanno Forma di decreti o di ordinanze, purche ricorrano i predetti requisiti della decisorieta su diritti e della non impugnabilita.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)