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Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 25/10/1973 (Rv. 366250 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DI VALORE NON ECCEDENTE I LIMITI DELLA COMPETENZA PRETORILE - SENTENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366250-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DI VALORE NON ECCEDENTE I LIMITI DELLA COMPETENZA PRETORILE - SENTENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

E impugnabile per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, la sentenza (inappellabile) emessa dal tribunale fallimentare in Sede di opposizione allo stato passivo per controversia non eccedente la Competenza del pretore (art 99, ultimo comma, RD 16 marzo 1942, n 2 67), in quanto la parte soccombente non dispone di altro rimedio legale per impedire gli effetti irreparabili della decisione lesiva del suo diritto. (V 3600/71, mass n 355316; 3330/71, mass n 354825) (V 1497/71, mass n 351834; 684/65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)