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Sez. L, Sentenza n. 5313 del 11/10/1979 (Rv. 401908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI - NATURA - VIOLAZIONE IN SEDE DI SENTENZA DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI - NATURA - VIOLAZIONE IN SEDE DI SENTENZA DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il regolamento delle prestazioni economiche agli assicurati deliberato dal consiglio di amministrazione dell'INAM ed approvato dal ministro del lavoro costituisce espressione del potere di autorganizzazione proprio di ogni ente pubblico e non anche norma dell'ordinamento giuridico generale; pertanto la sua violazione da parte del giudice di merito non puo essere denunciata in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)