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Sez. 3, Sentenza n. 3864 del 02/12/1968 (Rv. 337325 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ALL'ESECUZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337325-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ALL'ESECUZIONE - DIFFERENZE.*

Si verte in tema di opposizione all'esecuzione, a norma dall'art.615 cod.proc.civ., quando si deducono fatti impeditivi o estintivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata e cioe si impugna la legittimita sostanziale del titolo esecutivo, negandosi l'esistenza, la validita e la sufficienza, mentre si verte in tema di opposizione agli Atti esecutivi, prevista dall'art. 617 cod.proc.civ. quando si contesta la regolarita formale del titolo, del precetto e degli altri Atti del procedimento di esecuzione. (Conf. N.396-68, massima n.331383 n.2210-67, massima n.329380 2287-66, massima n.324449).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)