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Sez. 3, Sentenza n. 2523 del 17/06/1977 (Rv. 386243 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1977-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386243-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda, chiedendo al giudice un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita; e cioe un provvedimento che vada al di la del mero rigetto della domanda principale. Resta, invece, nel campo dell'eccezione, l'istanza del convenuto che, mediante la deduzione di un proprio diritto, mira soltanto a paralizzare, in tutto o in parte, nell'ambito di una semplice difesa, il diritto fatto valere dall'altra parte. (nella specie si e ritenuta proponibile l'eccezione di compensazione per la prima volta nell'udienza di precisazione delle conclusioni). (Conf 886/75, mass n 374272).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)