Sez. 2, Sentenza n. 886 del 10/03/1975 (Rv. 374272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda, chiedendo al giudice un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita; e cioe un provvedimento che vada al di la del mero rigetto della domanda principale. Resta, invece, nel campo dell'eccezione, come tale proponibile per la prima volta in appello, l'istanza del convenuto che, mediante la deduzione di un proprio diritto, mira soltanto a paralizzare, in tutto o in parte, nell'ambito di una semplice difesa, il diritto fatto valere dall'altra parte. (V 3208/73, mass n 367034; 2060/71, mass n 352725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)