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Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 06/06/1983 (Rv. 428766 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428766-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale; resta, invece, nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dallo attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda. (V 246/81, mass n 410656; (V 3612/77, mass n 387226; (V 2523/77, mass n 386243).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)