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Sez. 1, Sentenza n. 12514 del 23/01/2002 CC (dep. 29/03/2002) Rv. 221538 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Sentenza di condanna ancora ineseguibile perché non coperta da estradizione - Efficacia ai fini della revoca di un beneficio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221538-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Il principio di specialità stabilito dalla Convenzione europea di estradizione non inibisce di procedere, in forza di sentenza ancora ineseguibile perché non coperta da estradizione, alla revoca di un beneficio (nella specie condono D.P.R. 394 del 1990), poiché detta revoca non determina l'esecuzione, nemmeno parziale, della condanna non investita da estradizione, ma incide unicamente sull'esecuzione della pena per la quale il soggetto è stato ritualmente estradato in Italia, con la conseguenza che egli sarà sottoposto ad espiazione unicamente in forza del titolo oggetto del provvedimento estradizionale, sia pure per effetto, automaticamente determinato ex lege, di altra sentenza irrevocabile di condanna allo stato non ancora coperta da estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)