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Sez. 3, Sentenza n. 5962 del 10/05/2000 (Rv. 536358 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Fatto illecito - Evento - Lesione del bene "vita" - Preesistenti fattori patogenetici costituenti causa clinica del decesso - Nesso di causalità - Verifica della ricorrenza -Termini di riferimento - Accelerazione dell'evento morte - Rilevanza.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536358-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Del bene della vita l'elemento tempo costituisce una componente essenziale, con la conseguenza che ogni fatto imputabile che ne determini l'anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, non può considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che, per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di causalità va esaminato, secondo i principi della regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale, ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte. Perché possa escludersi il nesso causale, e possa parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto meno nel caso di lesione del bene "vita" (ma il discorso vale certamente anche per il bene "salute"), che esso non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non l'abbia neppure minimamente accelerato

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)