Sez. L, Sentenza n. 1196 del 05/02/1998 (Rv. 512275 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rapporto causale - Criterio dell'equivalenza delle cause ex art. 41 cod. pen. - Applicabilità - Accelerazione anche minima di pregressa malattia - Ruolo di concausa - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie e professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 codice penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art.41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto solo dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni; dal che segue che nella sopraindicata materia un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)