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Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 13/07/1972 (Rv. 359791 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA SVOLTA - ESTENSIONE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359791-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA SVOLTA - ESTENSIONE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'art 2103, ultimo comma, cod civ, nel riconoscere al prestatore di lavoro il diritto al trattamento corrispondente alla attivita da lui svolta ove sia a lui piu vantaggioso, non intende garantire al lavoratore il riconoscimento del relativo status, attribuendogli anche il diritto di ottenere la relativa promozione o quanto meno il diritto di continuare a rimanere, in ogni caso, nell'Esercizio delle stesse mansioni ove le mansioni da lui espletate di fatto in via transitoria od occasionale, in virtu di un incarico di natura precaria, corrispondano eventualmente, nell'organizzazione aziendale, ad una qualifica superiore a quella da lui ricoperta, ma vuole garantire solo, per tutta la durata della prestazione, il trattamento piu vantaggioso relativo alla diversa mansione che, in relazione alla qualifica spettantegli, sia stata di fatto espletata dal lavoratore. Pertanto, nell'ipotesi considerata, il datore di lavoro non e tenuto ad attribuire al lavoratore anche la relativa qualifica o a conservarlo, comunque, nella relativa posizione, senza poterlo quindi restituire alle originarie mansioni sue proprie, ove il lavoratore non abbia maturato, in base al contratto di lavoro, per il solo fatto di essere stato adibito, per un determinato periodo, alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, il diritto di conseguire la relativa promozione. (il principio e stato affermato con riferimento ad un rapporto di lavoro che, essendosi gia esaurito anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n 300, ha reso non rilevante l'esame dell' art 2103 cod civ, secondo la diversa formulazione per esso sancita dall'art 13 di detta legge). (V 638'69, mass n 338878; 759'64; 2355'63; 1236'62; 2688'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)