Sez. L, Sentenza n. 2270 del 02/02/2007 (Rv. 594534 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Invalido grave ricoverato presso un ospedale pubblico - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennità di accompagnamento, il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.18 del 1990 - che esclude dall'indennità di accompagnamento gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto" - e, pertanto, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.(Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza della corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in favore di una giovane donna, e per lei al padre e tutore, in stato di coma profondo da decerebrazione, continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale, sul presupposto della non erogabilità della prestazione in ipotesi di lungo-degenze in strutture pubbliche ospedaliere, dell'irrilevanza della volontà o necessità dei familiari di essere vicini alla loro cara per sopperire ad eventuali carenze del personale o per stimolarla emotivamente).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)