Sez. 1, Sentenza n. 7764 del 23/04/2004 (Rv. 572280 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Minimi degli onorari - Inderogabilità - Violazione trattato Cee - Esclusione - Fondamento - Deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. n. 392/1990 - Natura.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che "gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari; inoltre, atteso che la stessa sentenza ha ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa è emanata dal Ministro della Giustizia nell'esercizio di un proprio potere, deve escludersi che il d.m. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)