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Sez. 1, Sentenza n. 10704 del 10/05/2007 (Rv. 597410 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Tariffa dei dottori commercialisti - Inderogabilità dei minimi - Contrasto con gli artt. 10 e 81 Trattato CE - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597410-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

In tema di tariffe professionali dei dottori commercialisti, è valida la disposizione statale (art. 7 d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645) che fissa il principio della inderogabilità dei minimi degli onorari. Infatti la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 - pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri - ha dichiarato che gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari, ed ha altresì ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il Consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa è emanata dal Ministro della Giustizia nell'esercizio di un proprio potere, onde deve escludersi che il d.m. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali; e tali principi valgono, a maggior ragione, per la tariffa dei dottori commercialisti adottata con d.P.R. n. 645 del 1994, cit., considerato che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti svolge, nella formazione della tariffa, un ruolo minore di quello svolto dal Consiglio nazionale forense. (Nell'affermare detto principio la S.C. ha tuttavia chiarito che non poteva procedere alla verifica in concreto - prevista dalla successiva sentenza della Corte di giustizia 5 dicembre 2006, Cipolla - della effettiva rispondenza della previsione di minimi tariffari inderogabili agli obiettivi di tutela dei consumatori e di altri interessi sovraordinati, implicando tale verifica nuovi accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 47, DPR 10/10/1994 num. 645 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)