diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 10/07/1995 Ud. (dep. 28/09/1995) Rv. 202874 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere | Organi direttivi e personale dipendente della Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - Qualità pubblicistiche - Trasformazioni dell'Azienda in Ente e successivamente in società per azioni - Rilevanza - Esclusione - Scelta del contraente delle Ferrovie dello Stato - Attività rientrante nelle funzioni di pubblico ufficiale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202874-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere

L'istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato", in sostituzione della cessata Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, di per sè non ha comportato, nei confronti dei suoi organi direttivi e del personale dipendente, il venire meno in radice, per assoluta incompatibilità, delle qualifiche soggettive di cui dagli artt. 357, 359 cod. pen. Nè tale incompatibilità sussiste solo perché l'ente in questione è stato definito "ente pubblico economico", attese le peculiarità di natura pubblicistica che lo contraddistinguono. Tale Ente infatti persegue quelle stesse finalità di preminente interesse pubblico, già assunte in proprio dallo Stato e dallo stesso realizzate attraverso l'esercizio diretto del servizio ferroviario, mediante un proprio organo (l'Azienda Autonoma) ed è posto (anche per i compiti ad esso assegnati e per penetranti poteri del Ministro dei Trasporti) in una posizione del tutto singolare rispetto all'ordinario modello di ente pubblico economico. Ne consegue che la scelta del contraente non può considerarsi oggetto di libera determinazione, ma soggiace alla disciplina pubblicistica che regola la materia e ai principi di imparzialità, buona amministrazione ed economicità stabiliti dall'art. 97 Cost. e dall'art. 2 legge 17 maggio 1985 n. 210. Rientra pertanto nell'attività propria dei pubblici ufficiali la stipula di contratti di appalto per la decoibentazione dell'amianto e la ricoibentazione con altro materiale non nocivo alla salute delle carrozze ferroviarie, la quale non è riconducibile nell'esercizio dell'attività di impresa, disciplinata da norme di natura prettamente civilistica, proprio perché strettamente attinente all'esercizio del servizio pubblico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)