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Sez. 3, Sentenza n. 9757 del 10/05/2005 (Rv. 581307 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore nel momento della attestazione - Convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale - Formazione tramite presunzione - Ammissibilità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581307-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

La disposizione dell'art. 49 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato, nel testo fissato dall'art. 1 della legge 10 maggio n. 333, la quale prescrive che il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretata nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purchè, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti; l'accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria proposta da soggetto il cui nome era stato abusivamente utilizzato, per acquistare quote di una società, da persona rimasta sconosciuta e identificata dal notaio solo tramite falso documento di riconoscimento, la Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità' del notaio sul presupposto che la sua condotta concretizzasse il reato di falso ideologico senza svolgere la attività istruttoria necessaria al professionista per dimostrare di aver compiuto una verifica tale da potersi affermare certo dell'identità della parte e senza indicare "in positivo" gli elementi dai quali aveva desunto il dolo richiesto per il delitto in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Legge 10/05/1976 num. 333 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)