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Sez. L, Sentenza n. 3000 del 01/03/2002 (Rv. 552699 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di clausola del c.c.n.l. dei grafici editoriali prevedente una maggiorazione retributiva per gli addetti alla "bronzatura" mediante l'uso di macchine non completamente chiuse.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552699-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 9 del c.c.n.l. dei grafici editoriali prevedente una maggiorazione retributiva per gli addetti alla lavorazione di "bronzatura" mediante l'uso di macchine "bronzatrici" non completamente chiuse, aveva escluso il diritto alla maggiorazione per le lavorazioni che non richiedevano più l'impiego di polveri di bronzo, essendo state queste ultime sostituite da polveri chimiche di tipo inorganico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)