Sez. 1, Sentenza n. 8438 del 25/08/1998 (Rv. 518358 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori - Provvedimento sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione - Carattere decisorio e definitivo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
L'ordinanza con la quale il Tribunale o la Corte d'appello, a norma dell'art.11 della legge n. 319 del 1980, decide sul reclamo contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, risolve una controversia su diritti soggettivi, incidendo su di essi con carattere di definitività. Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta al solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Ne consegue che, essendo ammesso, contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione, ai sensi dell'art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., l'esperimento dei mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione, la statuizione sulla impugnazione per revocazione della ordinanza di liquidazione dei compensi può essere denunciata solo con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)