Sez. L, Sentenza n. 4655 del 21/04/1993 (Rv. 481939 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso | Dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale - Indennità di importo pari a quella di mancato preavviso ex art. 36 legge n. 416 del 1981 - Cumulabilità con i benefici ex art. 37 stessa legge per i lavoratori optanti per il prepensionamento - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso
In relazione alla disciplina delle provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 per i lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)