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Sez. L, Sentenza n. 4655 del 21/04/1993 (Rv. 481939 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso | Dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale - Indennità di importo pari a quella di mancato preavviso ex art. 36 legge n. 416 del 1981 - Cumulabilità con i benefici ex art. 37 stessa legge per i lavoratori optanti per il prepensionamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481939-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso

In relazione alla disciplina delle provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 per i lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)