Sez. 5, Sentenza n. 11803 del 06/08/2002 (Rv. 556738 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di impugnazione di decisione di primo grado - Pendenza alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie - Termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, in virtù dell'art. 12, comma 1, lettera i), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, conv. in legge 24 ottobre 1996, n. 556, che ha sostituito le disposizioni transitorie contenute nell'art. 72, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sopprimendo così il riferimento all'inapplicabilità dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., qualora alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (1.ò aprile 1996) pendano termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni vanno proposte, con decorrenza da tale data, secondo le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, e pertanto (artt. 49 e 38, comma terzo) anche entro il termine lungo stabilito dall'art. 327 del codice di rito (nella specie, è stato ritenuto tempestivo l'appello, notificato l'11 aprile 1997, il cui termine, originariamente decorrente dal 4 marzo 1996, data della comunicazione del dispositivo della decisione, aveva ricominciato a decorrere, secondo la disciplina del D.Lgs. n.546 del 1992, dal 1 aprile 1996).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)