Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 22/05/1974 (Rv. 369632 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA REGOLAMENTARE - ACCORDI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA REGOLAMENTARE - ACCORDI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il riposo settimanale dei ferrotramvieri puo essere disciplinato anche da norme particolari e regolamentari nonche da accordi collettivi ed individuali purche le une e gli altri si presentino con i requisiti enunciati nella sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 1971, n 146, cioe che si tratti di Disposizioni le quali, dettate per sopperire alla necessita di tutela di altri apprezzabili interessi della produzione e del lavoro rispondano a criteri di ragionevolezza e conservino, nel complesso, il rapporto di uno a sei tra giorni di riposo e giorni lavorativi. In Mancanza di tali presupposti soccorre la regola generale di cui all'art 2109 cod civ. (V 2183'73, mass n 365408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)