Sez. L, Sentenza n. 2663 del 02/05/1981 (Rv. 413440 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
In seguito alla dichiarazione d'incostituzionalita degli artt 16 e 21 del RDL n 2328 del 1923 sui turni di servizio dei trasporti in concessione (sentenze della Corte costituzionale n 150 del 1967 e n 146 del 1971) incombe all'azienda datrice di lavoro l'Onere di dimostrare l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, tenendo conto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale (cioe casi di necessita a tutela di apprezzabili interessi, mantenimento del rapporto di un giorno di riposo su sei giorni di lavoro, non superamento dei limiti di ragionevolezza per la specialita del lavoro e la salute del lavoratore), realizzi quella disciplina differenziata atta a derogare - in riferimento alla generica norma autorizzativa dell'art 1 n 9 legge n 370 del 1934, relativa al personale di aziende esercenti ferrovie e tranvie pubbliche - alla regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro. (V 960/78, mass n 390295; (V 1510/74, mass n 369632; (Conf 2559/79, mass n 398892; (Conf 1962/79, mass n 398362; (Conf 341/78, mass n 389639; (Conf 2183/73, mass n 365408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)