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Sez. 2, Sentenza n. 2183 del 26/07/1973 (Rv. 365408 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DIFFERIMENTO - NECESSITA DI SPECIFICA PATTUIZIONE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'INTERESSATO.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365408-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DIFFERIMENTO - NECESSITA DI SPECIFICA PATTUIZIONE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'INTERESSATO.*

In seguito alla dichiarazione di incostituzionalita degli articoli 16 e 21 del RDL 19 ottobre 1923 n 2328 (sentenze della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n 150 e 30 giugno 1971 n 146) incombe alla parte interessata l'Onere di dimostrare l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, tenendo conto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale, realizzi quella disciplina differenziata atta a derogare in riferimento alla generica norma autorizzativa dell'art 1 n 9 della legge n 370 del 1934 (relativa al personale di aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche) la regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)