Sez. 1 - , Sentenza n. 21733 del 27/10/2016 (Rv. 642059 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Occupazione temporanea a fini di ricerca archeologica - Indennizzabilità - Vincolo archeologico - Rilevanza - Esclusione.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE
Gli artt. 43 della l. n. 1089 del 1939 e 68 della l. n. 2359 del 1865 prevedono il diritto del proprietario del terreno temporaneamente occupato per le ricerche archeologiche ad un indennizzo per i danni subiti, da determinarsi, con valutazione equitativa, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione e tenuto conto di tutte le altre circostanze valutabili, ivi compreso l'eventuale pregiudizio riconnesso alle attività commerciali estrattive in corso. Si tratta di una causa indennitaria del tutto autonoma rispetto a quella derivante dall'espropriazione per pubblica utilità, che prescinde dalla qualificazione legale ancorata al regime urbanistico del terreno occupato e, dunque, dagli effetti del vincolo archeologico (di natura conformativa), dalle sue dimensioni e dai provvedimenti limitativi dell'uso, del godimento e della disponibilità del bene seguiti alla sua apposizione ed adottati ai sensi degli artt. 3 e 21 della l. n. 1089 del 1931.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 68, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 43, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)