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Sez. L, Sentenza n. 2435 del 07/09/1974 (Rv. 370835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME CORPORATIVE INCOMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO DEMOCRATICO - PERSISTENZA EX ART 43 DEL DLLT N 369 DEL 1944 - ESCLUSIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE ELETTRICHE - ANZIANITA CONVENZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA SU ROMA DISPOSTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 11 AGOSTO 1934 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA APPLICABILE - NORME CORPORATIVE INCOMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO DEMOCRATICO - PERSISTENZA EX ART 43 DEL DLLT N 369 DEL 1944 - ESCLUSIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE ELETTRICHE - ANZIANITA CONVENZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA SU ROMA DISPOSTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 11 AGOSTO 1934 - INAPPLICABILITA.*

Il diritto all'indennita di anzianita e regolato dalla legge del tempo in cui sorge, cioe dalla legge vigente alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Fra le norme corporative rimaste in vigore a norma dell'art 43 del dllt 23 novembre 1944 n 369 non possono ritenersi comprese quelle incompatibili con l'ordinamento giuridico postfascista (art 15 disp sulle leggi in generale). Conseguentemente deve ritenersi caducato il contratto collettivo corporativo 11 agosto 1934 per quanto attiene all'attribuzione di tre anni di anzianita convenzionale in favore dei dipendenti delle imprese elettriche, iscritti al partito fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 e che avevano partecipato alla marcia su Roma, trattandosi di un particolare privilegio, fondato su benemerenze fasciste, assolutamente in contrasto con il vigente ordinamento giuridico. (V 625'73, mass n 362722; 2285'72, mass n 359630; (V 2131'72, mass n 359380).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 11/08/1934, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)