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Sez. U, Sentenza n. 2285 del 08/07/1972 (Rv. 359630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - LEGGE REGOLATRICE - ATTI DI DISPOSIZIONE O ACCORDI RELATIVI A TALE INDENNITA AVVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - LEGGE REGOLATRICE - ATTI DI DISPOSIZIONE O ACCORDI RELATIVI A TALE INDENNITA AVVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

Il diritto all'indennita di anzianita non puo che essere regolato dalla legge del tempo in cui sorge, cioe dalla legge vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, gli Atti di disposizione o gli accordi ad essa relativi, nel corso del rapporto di lavoro, ancorche, in ipotesi, consentiti dalla legge del tempo nel quale sono avvenuti, in quanto operanti nell'ambito del rapporto di lavoro, ma per un diritto che si matura al termine di esso, non possono avere efficacia se contrastano con la legge vigente in tale momento; ogni regolamentazione dell'indennita di anzianita in pendenza del rapporto di lavoro rimane sottoposta alla condicio juris della compatibilita di essa con le Disposizioni di legge vigenti al momento in cui cessera il rapporto, ed ogni fittizia anticipazione di questo momento terminale, allo scopo di frazionare l'indennita, non giova a mutare il dato storico al quale l'art 2120 cod civ, ricollega la proporzione dell'indennita stessa, cioe il fatto costituito dalla durata di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro, ma ha gli effetti di un accordo a futura memoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)