Sez. U, Sentenza n. 2131 del 24/06/1972 (Rv. 359380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LEGGE REGOLATRICE DEL RELATIVO DIRITTO - ATTI DI DISPOSIZIONE O ACCORDI RELATIVI A TALE INDENNITA INTERVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONSENTITI DALLA LEGGE DEL TEMPO - CONTRASTO CON LA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DEL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INEFFICACIA - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 DICEMBRE 1939.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LEGGE REGOLATRICE DEL RELATIVO DIRITTO - ATTI DI DISPOSIZIONE O ACCORDI RELATIVI A TALE INDENNITA INTERVENUTI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONSENTITI DALLA LEGGE DEL TEMPO - CONTRASTO CON LA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DEL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INEFFICACIA - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 DICEMBRE 1939.*
Il diritto alla indennita di anzianita va regolato dalle legge del tempo in cui sorge, in quanto la precedente disciplina, eventualmente difforme, non puo essere ultrattiva e non puo precludere al legislatore il potere di regolare gli effetti ulteriori dei rapporti giuridici non ancora esauriti, ma puo soltanto far salvi gli effetti pregressi. Pertanto, gli Atti di disposizione o gli accordi relativi alla indennita di anzianita nel corso del rapporto di lavoro, ancorche consentiti dalla legge del tempo nel quale sono avvenuti, proprio perche operano nell'ambito del rapporto di lavoro, ma per un diritto che si matura al termine di esso, non possono avere efficacia se contrastano con la legge vigente in tale momento: ogni regolamentazione della indennita di anzianita in pendenza del rapporto di lavoro rimane sottoposto alla condicio juris della compatibilita di essa con le Disposizioni di legge vigenti al momento in cui cessera il rapporto. (nella specie e stata fatta applicazione del principio in tema di infrazionabilita dell'indennita di anzianita, ex art 2120 cod civ, in relazione ad un rapporto di lavoro iniziato nel 1925 e cessato nel 1965, con la liquidazione dell'indennita di anzianita in base all'ultima retribuzione solo per il periodo dal primo luglio 1937 al termine, in quanto per il periodo precedente la liquidazione era avvenuta nel 1940 in base all'accordo interconfederale dell'11 dicembre 1939, allorche non era ancora in vigore il principio del divieto di frazionamento dell'indennita in questione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 11/12/1939, DM 11/12/1939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)