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Sez. 1, Sentenza n. 22962 del 07/12/2004 (Rv. 578471 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Ausiliario del c.t.u. - Omessa liquidazione del compenso - Domanda di pagamento successiva alla definizione del giudizio - Obbligazione solidale gravante su tutte le parti e sul c.t.u. - Sussistenza - Soccombenza - Irrilevanza - Azione di rivalsa del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578471-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio si sia avvalso, previamente autorizzato dal giudice, dell'opera di un ausiliario e la somma a questi dovuta per l'opera prestata non sia stata liquidata nel corso del processo, se l'ausiliario, successivamente alla definizione del giudizio, agisca per ottenere la corresponsione del compenso, sono solidalmente obbligati al pagamento il c.t.u., quale committente della prestazione, nonchè tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose, in quanto la relativa spesa va considerata necessaria per l'espletamento della consulenza tecnica e la prestazione deve ritenersi svolta nel loro interesse comune, essendo inapplicabili le norme del capo III del titolo III del libro I del codice di rito civile, in materia di disciplina delle spese processuali, dato che il processo è stato già definito ed il giudicato sulle spese riguarda esclusivamente quelle considerate e liquidate con la sentenza; pertanto, il c.t.u. che abbia pagato la somma dovuta all'ausiliario può agire in rivalsa nei confronti delle parti del giudizio, sia pure limitatamente alle somme dovute in applicazione della tariffa concernente la liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 51, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, DPR 27/07/1988 num. 362 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)