Sez. 3, Ordinanza n. 8590 del 14/06/2002 (Rv. 555069 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità alle obbligazioni di fonte extracontrattuale - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza in relazione ad entrambi i criteri di collegamento previsti da detta norma - Configurabilità - Conseguenze dell'inosservanza - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di competenza territoriale, l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quella del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)