Sez. 5, Sentenza n. 6191 del 16/03/2007 (Rv. 597025 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado deliberate prima della data di attivazione della nuove commissioni tributarie - Disciplina transitoria - Termine, ex art. 12 del d.l. n. 437 del 1996, per il deposito delle decisioni fissato al 31 maggio 1996 - Termine lungo per l'impugnazione - Applicabilità - Fondamento - Decorrenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e con riguardo al regime transitorio dettato in relazione al nuovo processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 12, comma 1-ter, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556) prevede che, se in epoca anteriore al 1° aprile 1996, data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sia stata adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la decisione dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, il deposito della decisione medesima debba essere effettuato entro il 30 maggio 1996, termine fissato per consentire alle "vecchie" commissioni la stesura e la pubblicazione delle decisioni per le quali si fosse chiusa la fase deliberativa. In tali casi, l'omissione della comunicazione da parte della segreteria, ovvero della notificazione a cura della controparte, del dispositivo della sentenza non costituisce impedimento all'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., per effetto del richiamo alle norme del codice di rito contenuto nell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ne consegue che la sentenza della commissione tributaria di primo grado depositata (nella specie) il 16 maggio 1996 è passata in giudicato dopo un anno e quarantasei giorni da tale data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)