Sez. 5, Sentenza n. 3416 del 08/03/2002 (Rv. 552931 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - IN GENERE | Deposito, alla data dell'1 aprile 1996, del solo dispositivo della decisione della commissione tributaria di primo o di secondo grado - Termine del 30 maggio 1996 per il deposito della decisione, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 437 del 1996 - Natura perentoria - Conseguenze - Deposito effettuato oltre detto termine - Inesistenza della sentenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e con riguardo al regime transitorio dettato in relazione al nuovo processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, l'art. 12, comma terzo, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 556 del 1996) prevede che, se alla data dell'1 aprile 1996 (di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali) è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, il deposito della decisione medesima deve essere effettuato entro il 30 maggio 1996. Tale termine ha natura perentoria e fissa l'esaurimento del potere di giudicare delle soppresse commissioni, con la conseguenza che la decisione depositata oltre tale data è inesistente, non potendosi più provvedere, scaduto detto termine, al completamento della fattispecie di cui all'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, mediante il deposito dell'intero atto, composto del dispositivo, della motivazione, delle firme e delle indicazioni ivi previste.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)