Sez. 5, Sentenza n. 9415 del 17/07/2000 (Rv. 538497 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissione tributaria di secondo grado - Decisione - Dispositivo - Funzione sostitutiva della decisione - Inconfigurabilità - Conseguenze - Mancato deposito della decisione - Inesistenza della stessa (fattispecie anteriore al 1 aprile 1996) - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il dispositivo della decisione della commissione tributaria di secondo grado, sottoscritto dal presidente e depositato in segreteria nel vigore del d.P.R. 636/72, assume rilevanza esterna, quale atto di chiusura del procedimento deliberatorio conoscibile dalla parti, ma non integra (nè può sostituire) la decisione medesima senza il successivo deposito del documento corredato con la motivazione, le firme e le indicazioni di cui all'art. 37 del citato d.P.R., essendo tali elementi del tutto indispensabili per la sussistenza della pronuncia giurisdizionale e per l'individuazione della sua incidenza sul rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che la presenza del solo dispositivo si traduce nell'inesistenza (e non nella semplice nullità) della decisione, e tale inesistenza, nell'ipotesi di dispositivo depositato entro il primo aprile 1996 (prima, cioè, della soppressione delle dette commissioni e l'insediamento della commissione regionale), resta inemendabile qualora si protragga oltre il 30 maggio 1996, ai sensi degli artt. 72 e 75 del D.Lgs. 546/92 (così come riformulati, da ultimo, dall'art. 12 primo comma del D.L. 437/96, atteso che tale data configura il momento finale dell'eccezionale persistenza in vita delle preesistenti commissioni. L'inesistenza della statuizione di secondo grado non può, peraltro, toccare la validità ed operatività dell'appello, quale atto idoneo ad evitare il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado, ed esige, quindi, l'esame del detto gravame da parte della commissione regionale, quale unico giudice all'uopo abilitato dopo la predetta scadenza.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 05/08/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Legge 05/08/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)