Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/03/2001 (Rv. 545097 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria (leasing) - Inadempimento del compratore - Potere del giudice l'indennità convenuta e la penale ex artt. 1526 e 1384 cod. civ. - Criteri di esercizio.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 cod. civ. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)