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Sez. L, Sentenza n. 320 del 17/01/1986 (Rv. 443946 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SIMULAZIONE - RIVENDICAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO SULLA BASE DI UN RAPPORTO DISSIMULATO DA UN CONTRATTO DI APPALTO CON L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UN TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443946-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SIMULAZIONE - RIVENDICAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO SULLA BASE DI UN RAPPORTO DISSIMULATO DA UN CONTRATTO DI APPALTO CON L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UN TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*

Ove il lavoratore ricorrente rivendichi in giudizio determinati emolumenti retributivi dal preteso datore di lavoro sostenendo la sussistenza (negata da quest'ultimo) di un rapporto di lavoro subordinato in concreto svoltosi tra le parti benché dissimulato da un contratto di appalto con l'interposizione fittizia di un altro soggetto, non ricorre nei confronti di quest'ultimo un'ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che l'accertamento della simulazione, non essendo destinato a formare cosa giudicata, costituisce soltanto un accertamento incidentale e pertanto non è necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto fittiziamente interposto. (nella specie il lavoratore assumeva di aver lavorato come portiere alle dipendenze di un condominio, che invece eccepiva di aver appaltato il servizio alla moglie del primo; la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto necessario - per l'accertamento della simulazione dell'appalto - l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del lavoratore). (V 6585/83, mass n 431305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)