Sez. 2, Sentenza n. 5698 del 18/04/2001 (Rv. 546024 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda concernente il rispetto delle distanze tra costruzioni - Decisione relativa al rispetto delle distanze per le vedute - Vizio di ultra petizione - Configurabilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una iniziale domanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limite delle distanze legali, condanna il convenuto all'arretramento del stesso fino ad una distanza di m. 1, 5, ritenendo che, a seguito della modificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della ratio e del contenuto delle due azioni, l'una disciplinata dalle norme sulle distanze tra costruzioni e altra da quelle concernenti l'aperture di vedute sul fondo del vicino. Con le prime, infatti, il legislatore ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)