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Sez. L, Sentenza n. 4064 del 23/04/1999 (Rv. 525680 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Interpretazione - Giudizio di fatto - Compito esclusivo del giudice di merito - Ricorso per cassazione - Deduzione dell'errore ermeneutico e non vizi motivazionali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525680-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il principio per cui l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito comporta che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si deduca che il giudice di merito sarebbe incorso in erronea operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)