Sez. 3, Sentenza n. 3782 del 02/05/1997 (Rv. 504016 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Accertamento - Poteri della Corte di Cassazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio per cui l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito comporta che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore in cui il giudice di merito sarebbe incorso in tale operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità, alla quale resta invece sottratto quando l'errore sopraindicato venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'art. 112 cod. proc. civ., a norma del quale il giudice deve pronunziare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tale ipotesi la natura del vizio ("in procedendo") comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)