Sez. 3 - , Sentenza n. 29507 del 13/02/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276549 - 02
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Reato di sequestro di persona a scopo di coazione ex art. 3 della legge n. 718 del 1985, ora art. 289-ter cod. pen. - Rapporto di specialità con il delitto di sequestro di persona - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e poi trasfuso dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nell'art. 289-ter cod. pen., che incrimina chi sequestra o tiene in suo potere una persona al fine di costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, costituisce una fattispecie speciale rispetto al delitto punito dall'art. 605 cod. pen., che non presenta, tra gli elementi costitutivi, né il movente, né le finalità della condotta di privazione della libertà personale altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 289 ter, Legge 26/11/1985 num. 718 art. 3, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)