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Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 29/06/1977 (Rv. 386438 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE DELLA RINNOVAZIONE E PREVISIONE DELLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA DELLA PREVENTIVA DISDETTA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386438-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE DELLA RINNOVAZIONE E PREVISIONE DELLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA DELLA PREVENTIVA DISDETTA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*

In tema di locazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui il contratto non preveda la propria rinnovazione e la particolare ipotesi in cui nello stesso contratto sia stata prevista la sua continuazione sia pure sottoposta alla condizione risolutiva della preventiva disdetta. Mentre nel secondo caso l'eventuale protrarsi del rapporto di locazione oltre la scadenza stabilita dipende dalla sopravvenuta volonta delle parti, manifestata tacitamente per mezzo di comportamenti concludenti, quali il godimento indisturbato della cosa locata o la mancata intimazione della disdetta, nel primo caso, invece, mancando ogni Determinazione pattizia dell'ulteriore durata, la locazione, ai sensi dell'art 1574 cod civ, deve intendersi rinnovata per un anno, fatta pero salva la diversa durata prevista dagli Usi locali. (Conf 2331/72, mass n 359703; (Conf 2507/70, mass nn 348791, 348792).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1574, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)