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Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 11/07/1972 (Rv. 359703 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - PREVISIONE ED OMESSA PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA RINNOVAZIONE - CONSEGUENZE SULLA DURATA DEL RAPPORTO CONSEGUENTE ALLA SCADENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359703-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - PREVISIONE ED OMESSA PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA RINNOVAZIONE - CONSEGUENZE SULLA DURATA DEL RAPPORTO CONSEGUENTE ALLA SCADENZA.*

In tema di locazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui il contratto non preveda la propria rinnovazione (cosicche il suo eventuale protrarsi oltre la scadenza stabilita dipende dalla sopravvenuta volonta delle parti, manifestata tacitamente per mezzo di comportamenti concludenti, quali il possesso indisturbato della cosa locata o la mancata intimazione della disdetta) e l'ipotesi in cui, invece, sia lo stesso contratto a prevedere la sua continuazione, sia pure subordinandola alla condizione risolutiva della disdetta. Soltanto nel primo caso, mancando ogni Determinazione pattizia dell'ulteriore durata, questa, ai sensi dell'art 1574 cod civ, deve intendersi rinnovata per un anno, salvo gli Usi locali, mentre, nel secondo caso, sempre che le parti non abbiano stabilito alcunche in proposito, l rapporto continua in base alla originaria regolamentazione contrattuale, la quale resta inalterata in tutte le sue clausole, ivi compresa quella che regola la durata. (V 2507'70, mass nn 348791, 348792).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1574

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)